Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Le ultime novità sulla Tremonti bis La circolare del 19 Gennaio 2002

Le ultime novità sulla Tremonti bis

La circolare del 19 Gennaio 2002

Concludiamo questo approfondimento con la sintesi di una circolare dell’Agenzia delle Entrate diramata in data 19 gennaio 2002 con la quale vengono illustrate, con maggiori dettagli, le condizioni per fruire della detassazione del reddito d’impresa e lavoro autonomo reinvestito. Sintesi rilevata da Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti aventi diritto, tipologie di investimenti, calcolo della media, spese di formazione e aggiornamento del personale e per servizi di assistenza negli asili nido, coordinamento con altre agevolazioni fiscali, applicazione dell’ agevolazione da parte degli enti gestori di pubblici servizi, eventuale revoca del beneficio, sono i principali temi affrontati dalla circolare sulla Tremonti-bis (circolare n.4/2002),
diramata oggi dall’Agenzia delle Entrate e consultabile, nel testo integrale, sul sito agenziaentrate.it.
La circolare, che dà risposta, con maggiori dettagli, ai quesiti formulati dalle categorie nel corso delle teleconferenza del 24 ottobre u.s., si sofferma innanzitutto sui soggetti che possono essere ammessi all’agevolazione (possono rientrarvi, ad esempio, anche le aziende a contabilità semplificata e le società che, pur essendo poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge 383, l’abbiano successivamente revocata) e sulle tipologie di investimenti ammessi all’agevolazione.
In particolare, a proposito del requisito della ’novità’, la circolare mette a fuoco la seguente casistica:
- Acquisto di un impianto sul quale il cedente ha effettuato interventi di radicale trasformazione: il bene potrà essere considerato nuovo per l’acquirente, e come tale agevolabile, a condizione che certifichi che l’impianto costituisca per lui un bene merce e che i costi sostenuti per la radicale trasformazione siano prevalenti rispetto al costo originario del bene.
- Acquisto di un impianto nuovo da un soggetto che non sia né il costruttore né il rivenditore: per fruire dell’ agevolazione il cessionario dovrà ricevere dal cedente l’attestazione che il bene non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) e che, di conseguenza, non siano mai state dedotte quote di ammortamento riferibili allo stesso.
- Imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale la costruzione di immobili per la successiva rivendita: sono agevolabili gli immobili costruiti ed utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività, in quanto presentano il requisito della strumentalità e della novità.
Segnaliamo di seguito i più significativi chiarimenti forniti dalla circolare:
- Per lavori di radicale ristrutturazione’ si intendono quelli che nel loro complesso modificano la struttura di un immobile o la rinnovano in maniera radicale, così da trasformare in tutto o in massima parte le sue originarie caratteristiche costruttive.
In ogni caso, l’importo complessivo dei lavori deve essere comunque prevalente rispetto al costo di acquisto per il cedente.
Restano esclusi i meri interventi di manutenzione quando non siano correlati ed assorbiti da interventi di categoria ’superiore’.
- Nell’importo complessivo dei lavori in base al quale va determinata la prevalenza della ristrutturazione rispetto al costo di acquisto dell’immobile possono essere comprese anche le opere di finitura e di impiantistica (elettrica e di condizionamento) eventualmente autonome rispetto alla ristrutturazione immobiliare, a condizione che rientrino in un generale progetto di ristrutturazione, sia pur articolato in contratti di appalto separati.
Al contrario, il semplice rifacimento degli impianti o delle finiture, in quanto riconducibile negli interventi di mero adattamento della struttura, non è considerato intervento di radicale trasformazione e, seppur di importo superiore al costo storico dell’immobile, non consente al bene di acquisire la caratteristica di ’bene nuovo’.

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