Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

La Tremonti bis punto per punto Approfondimento e analisi di utilità per le imprese

La Tremonti bis punto per punto

Approfondimento e analisi di utilità per le imprese

La detassazione spetta ai contribuenti che producono reddito d’ impresa, indipendentemente dalla veste giuridica assunta (impresa individuale, società di persone, società di capitale, ecc.) e dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).

la detassazione del reddito
In base a quanto disposto dall’ art. 4, co. 1, del provvedimento di agevolazione è escluso dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo il 50% del volume degli investimenti in beni strumentali, realizzati: successivamente al 30 giugno (quindi a partire dal 1° luglio 2001) e nell’intero periodo successivo (2002);
in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
In sede di calcolo dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2002, l’esercizio in corso alla data del 30 giugno 2001, secondo la citata circolare, va compreso nel quinquennio precedente e va comunque escluso dal computo della media dei 5 anni il periodo d’imposta in cui sono stati realizzati i maggiori investimenti.
È particolarmente interessante la disposizione in base alla quale per il calcolo della media degli investimenti del quinquennio precedente può essere escluso il periodo in cui l’ investimento è stato maggiore.
Ciò consentirà di ottenere una maggiore detassazione.
Per la generalità dei contribuenti, che hanno periodi d’ imposta coincidenti con l’anno solare: per gli investimenti realizzati nel 2001 e i periodi d’ imposta da considerare ai fini dell’agevolazione saranno quelli compresi nel quinquennio 1996-2000;
per gli investimenti realizzati nel 2002, i periodi d’imposta da considerare ai fini dell’agevolazione saranno quelli compresi nel quinquennio 1997-2001.
Come noto, ai sensi dell’art. 4, co. 3, l’ agevolazione spetta anche ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della legge, pur se con un’ attività inferiore ai cinque periodi d’imposta.
Secondo l’ interpretazione fornita con la circolare n. 90/E, l’applicazione dell’ agevolazione non presuppone un periodo d’imposta precedente su cui operare il confronto, dato che opera la possibilità di escludere dalla media di riferimento il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
C’è da ricordare che l’ esclusione dal reddito d’impresa del 50% dell’eccedenza degli investimenti agevolati, avviene mediante un’apposita variazione in diminuzione in base alle istruzioni che saranno fornite ai fini della compilazione della dichiarazione.
Per il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare vedi le tabelle contenenti alcune esemplificazioni, predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

agevolazione nel caso di perdita d’esercizio
L’ importo agevolabile (escluso da imposizione) si configura quale componente negativo di reddito che concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui il contribuente dichiari una perdita.
Per le imprese in regime di contabilità ordinaria tale perdita potrà essere portata in diminuzione dal reddito conseguito nel periodo d’imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quin-to.
Per i soggetti esercenti attività d’ impresa (in regime di contabilità semplificata) , per i quali è precluso il riporto della perdita ai periodi successivi, la perdita stessa potrà essere portata in diminuzione dal reddito complessivo.

l’agevolazione non opera ai fini IRAP
Per espressa previsione normativa l&rsquo

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