Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

12 MARZO 2015, SCADE LA FORMAZIONE PREGRESSA
 E’ ormai arrivato il termine in cui scadrà la validità della formazione pregressa in merito ai corsi per addetti all’uso delle attrezzature di lavoro come prescrive l’Accordo Stato Regioni

12 MARZO 2015, SCADE LA FORMAZIONE PREGRESSA

E’ ormai arrivato il termine in cui scadrà la validità della formazione pregressa in merito ai corsi per addetti all’uso delle attrezzature di lavoro come prescrive l’Accordo Stato Regioni

E’ ormai arrivato il termine in cui scadrà la validità della formazione pregressa in merito ai corsi per addetti all’uso delle attrezzature di lavoro come prescrive l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Cosa succederà dopo il 12 marzo 2015? Non dovrebbe succedere nulla di particolare perché si presume che tutti gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature siano già stati formati. La legge è entrata in vigore il 12 marzo 2013 e in questi due anni tutti i datori di lavoro dovrebbero aver avuto il tempo di mettersi in regola con la formazione obbligatoria. Purtroppo non è così! Proprio in questi giorni assistiamo a una corsa contro il tempo per fare la formazione specifica richiesta dal decreto legge e per non rischiare le sanzioni previste, che ricordo a tutti sono di carattere anche penale.
Cosa deve fare chi non si è ancora messo in regola? Deve subito validare la formazione pregressa ricevuta prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, con un semplice corso di aggiornamento integrativo che permetta al lavoratore di prolungare la validità del suo attestato per altri 5 anni.

Ma andiamo per ordine:
L’Accordo Stato Regioni prevede che alla data del 12 marzo 2013 tutti gli addetti all’uso di alcune specifiche attrezzature di lavoro* dovevano aver ricevuto una formazione adeguata con rilascio di regolare attestato di abilitazione.
Alla data del 12 marzo 2015 tutti gli operatori che avevano usufruito di una formazione precedente all’entrata in vigore dell’Accordo (formazione pregressa effettuata prima del 12/03/2012) devono aver frequentato un corso di aggiornamento (minimo di 4 ore) con rilascio di regolare attestato che convalidi l’abilitazione per altri 5 anni (ad esclusione della categoria dei trattori agricoli e forestali il cui termine scadrà nel 2017, vedi circolare ministeriale specifica).
La formazione pregressa è considerata valida se rispetta le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni, ovvero: monte ore minimo, registro firme, test finale, ecc.
Anche la formazione integrativa (aggiornamento di 4 ore), deve essere fatta seguendo le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni (formazione tecnico giuridica e addestramento pratico).
Attenzione alle successive circolari ministeriali che non modificano tali norme ma integrano e indicano alcune linee guida a cui il datore di lavoro deve attenersi (le circolari ministeriali “non hanno valore cogente”, ovvero non modificano le norme di legge prescritte nei decreti).
Quindi cosa fare? Rispettare le norme dell’Accordo Stato Regioni e le indicazioni delle circolari ministeriali. Ricordo che il datore di lavoro è responsabile della formazione dei suoi lavoratori e, in accordo con il suo RSPP, definisce la tipologia di formazione necessaria ai suoi lavoratori. Inoltre, insieme al rispetto delle leggi, deve valutare e assumersi la responsabilità di effettuare una formazione efficiente ed efficace per tutti i lavoratori.

Secondo la legge il datore di lavoro deve procedere così.
Fare una riunione periodica in presenza del RSPP, del RLS e del medico del lavoro incaricato, per valutare e decidere quale sia la formazione specifica per i lavoratori aziendali in linea con il Documento di valutazione dei rischi (come prescrive il Decreto Legislativo n°81 del 2008).
Analizzare la formazione già ricevuta e definire (nel rispetto del Dlgs.81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni 2012) quale sia la formazione necessaria alla luce del livello di rischio aziendale (codice ATECO) e del singolo rischio operativo per ogni lavoratore.
Applicare le norme di riferimento e procedere alla formazione secondo le esigenze aziendali risultanti dopo l’analisi dei rischi (att

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