Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Come cambia la SCIA per le autorizzazioni commerciali dopo la legge Madia
 La legge 7.8.2015, n. 124, comunemente detta “legge Madia”, è una legge-delega che autorizza il Governo ad emanare con decreti attuativi di riforma della Pubblica Amministrazione......

Come cambia la SCIA per le autorizzazioni commerciali dopo la legge Madia

La legge 7.8.2015, n. 124, comunemente detta “legge Madia”, è una legge-delega che autorizza il Governo ad emanare con decreti attuativi di riforma della Pubblica Amministrazione......

 La legge 7.8.2015, n. 124, comunemente detta “legge Madia”, è una legge-delega che autorizza il Governo ad emanare con decreti attuativi di riforma della Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto attiene alla semplificazione delle procedure amministrative. Questa legge, su alcuni settori, ha comunque introdotto direttamente alcune modifiche alla legislazione vigente ed è quindi immediatamente esecutiva.

 
E’ questo il caso delle modifiche apportate al procedimento della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per quanto attiene alle autorizzazioni commerciali e alle concessioni edilizie. Con una modifica apportata al comma 3 dell’art.19 della legge 241/1990 è stato infatti disposto che “qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata”.
 
Nella precedente versione del provvedimento legislativo non risultava chiaro se il privato, una volta ricevuto l’invito da parte del Comune a regolarizzare la propria posizione, potesse o meno proseguire nelle more la sua attività. Ora è stato disposto che se Il Comune ravvisa una carenza documentale nella SCIA presentata, deve disporre immediatamente la sospensione motivata dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati dall’avvio dell’attività medesima.
 
In secondo luogo è stato disposto, con una modifica apportata al comma 4 dell’art. 19 della legge 241/1990, che “Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”.
 
L’innovazione introdotta è in questo caso ancora più rilevante. In precedenza se il Comune non interveniva entro 60 giorni (o 30 giorni in caso di concessione edilizia) con la verifica della SCIA presentata, poteva successivamente emanare propri provvedimenti di tutela “solo in presenza del pericolo di un danno al patrimonio artistico o culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente”. In base alla modifica legislativa introdotta ora il Comune può intervenire anche oltre il termine di 60 giorni dell’attività iniziata con il procedimento della SCIA, ma in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 21-nonies della legge 241/1990 in sede di autotutela per il ricorso all’annullamento di atti amministrativi illegittimi. In questo modo il termine a disposizione del Comune diventa di 18 mesi, ma comunque il provvedimento adottato dovrà comunque contenere le ragioni di interesse pubblico sottese all’inibizione tardiva e tenere conto dei destinatari e dei contro interessati.
 
Tenendo presente queste modifiche apportate alla legge 241/1990 gli scenari che si aprono dopo la presentazione di una SCIA al Comune ed entro il termine di 60 giorni (30 per le concessioni edilizie) sono i seguenti:
 
1. il Comune accerta la carenza dei requis

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