Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali


La circolazione su strada pubblica delle macchine agricole
 In attesa del decreto per la revisione delle macchine agricole e per l’obbligo del patentino, si ricordano le relative norme per la circolazione.

La circolazione su strada pubblica delle macchine agricole

In attesa del decreto per la revisione delle macchine agricole e per l’obbligo del patentino, si ricordano le relative norme per la circolazione.

La circolazione su strada pubblica delle macchine agricole
In attesa del decreto annunciato per la revisione delle macchine agricole e per l’obbligo del patentino d’uso delle stesse, si ricordano le relative norme per la circolazione su strada.

Il tit. III, cap. 1 art. 57 del Codice della strada definisce “macchine agricole” le macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività agricole e forestali e che possono… circolare su strada: a) per il proprio trasferimento e b) per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario… c) addetti alle lavorazioni… d) attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività…e) nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”.

Ai fini della circolazione su strada:

le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Questi i documenti necessari per la circolazione stradale delle macchine agricole:

patente di guida;
carta di circolazione della trattrice;
carta di circolazione del rimorchio (se di massa complessiva superiore a 1,5 t);
certificato di idoneità tecnica del rimorchio (comprese le macchine operatrici trainate) se di massa complessiva inferiore a 1,5 t;
i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al certificato assicurativo.
La circolazione stradale senza patente di guida (art. 116 commi 13 e 18) comporta la denuncia penale e la sanzione accessoria ma anche il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

In caso di patente scaduta di validità l’art. 126 c. 7 del codice della strada prevede una sanzione amministrativa con la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.




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Enzo Goniano - QUOTIDIANO SICUREZZA

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