Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

La responsabilità di un datore di lavoro per un infortunio
 Nesso fra condotta del datore di lavoro ed evento lesivo, prevedibilità ed evitabilità in caso di comportamento più diligente sono gli elementi che devono sussistere perché sia individuata una responsabilità per un infortunio sul lavoro.

La responsabilità di un datore di lavoro per un infortunio

Nesso fra condotta del datore di lavoro ed evento lesivo, prevedibilità ed evitabilità in caso di comportamento più diligente sono gli elementi che devono sussistere perché sia individuata una responsabilità per un infortunio sul lavoro.

 Il nesso fra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, la prevedibilità che l’evento potesse accadere nonché l’evitabilità nel senso che lo stesso non si sarebbe verificato se il datore di lavoro avesse avuto un comportamento più diligente e di maggiore impegno sono elementi questi che devono sussistere tutti perché sia individuata la responsabilità di un datore di lavoro per un infortunio occorso ad un proprio lavoratore dipendente. E’ quanto emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione penale. La titolarità di una posizione di garanzia, ha infatti precisato la Suprema Corte, non comporta, in presenza del verificarsi di un infortunio, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante stesso di una regola cautelare (generica o specifica) e della sua connessione con l’evento dannoso, sia della prevedibilità che dell’evitabilità dell'evento dannoso se fossero state adottate delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito) non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermata la sentenza con cui il Tribunale ha condannato alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui all'art. 40 cpv, 590 comma 1, 2 e 3 c.p. un lavoratore autonomo artigiano, incaricato da un committente di effettuare e realizzare lavori di smontaggio, il titolare di un’impresa individuale, incaricata di effettuare e realizzare lavori di allestimento edatore di lavoro della persona offesa nonché l’amministratore della società committente dei lavori di smontaggio e allestimento di uno stand all'interno di un polo fieristico per avere cagionato a un lavoratore dipendente dell’impresa, con colpa e per violazione degli obblighi di protezione che ineriscono alle rispettive posizioni di garanzia, delle lesioni personali consistite in "frattura traumatica di C 1 in sede anteriore sinistra coinvolgente il condilo anteriore articolare di questo lato ed un dubbio focolaio contusivo in sede temporale destra” da cui derivava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 156 giorni.

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