Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

NUOVI AMMORTIZZATORI PER LA DISOCCUPAZIONE
 Con D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015, il Governo ha emanato le disposizioni normative che disciplinano la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), che andrà a sostituire integralmente l’ASpI e la mini-ASpI a decorrere dalle cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1° maggio 2015.

NUOVI AMMORTIZZATORI PER LA DISOCCUPAZIONE

Con D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015, il Governo ha emanato le disposizioni normative che disciplinano la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), che andrà a sostituire integralmente l’ASpI e la mini-ASpI a decorrere dalle cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1° maggio 2015.

Con D.Lgs. n.22 del 4 marzo 2015, il Governo ha emanato le disposizioni normative che disciplinano la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), che andrà a sostituire integralmente l’ASpI e la mini-ASpI a decorrere dalle cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1° maggio 2015. Oltre a questo viene introdotta un’ulteriore forma di sostegno, l’ASDI, per i soggetti che, terminato il godimento della NASpI, si trovino ancora privi di occupazione e in particolare stato di bisogno, nonché una specifica prestazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (DIS- COLL).
Vediamo in sintesi le novità più salienti.
NASpI
Requisiti
Dal 1° maggio 2015 i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico, potranno accedere alla prestazione in presenza dei seguenti requisiti:
1. essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.1, co.2, lett.c), D.Lgs. n.181/00, ovvero essere nella condizione di chi sia immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa, avendo perso involontariamente il posto di lavoro;
2. poter far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione;
3. poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Misura
Al fine di determinare l’indennità spettante al beneficiario occorre, per prima cosa, individuare la retribuzione mensile di riferimento ovvero la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (in sostanza l’imponibile evidenziato in Uniemens) diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione mensile di cui sopra sia al massimo pari a € 1.195,00 (valore riferito al 2015) si perviene al valore dell’indennità mensile, applicando la percentuale del 75% alla retribuzione mensile predetta. Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00. Il valore massimo dell’indennità, per espressa previsione della norma, rimane fissato, per il 2015, a € 1.300,00 (tale valore sarò poi annualmente rivalutato).
L’indennità NASpI subisce una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata
La durata massima di erogazione della NASpI, sino al termine del 2016, è fissata nella metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni; tale formulazione determina che la massima durata sarà pari a 104 settimane. Dal 1° gennaio 2017 la fruizione sarà limitata a 78 settimane.
Domanda
Per l’ottenimento del beneficio il soggetto sarà tenuto a presentare istanza, solo con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza. La prestazione, come già accadeva per l’ASpI, decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
ASDI (assegno di disoccupazione)
L’ASDI, in vigore dal 1° maggio al 31 dicembre 2015, offre, ai soggetti in particolare condizione di bisogno che abbiano terminato il godimento della NASpI e siano ancora alla ricerca di occupazione, un’ulteriore strumento di sostegno al reddito. Per poter ricevere l’aiuto i soggetti dovranno aderire a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego. Il progetto, che conterrà specifici impegni in termini

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