Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Spese di rappresentanza con nuove regole In dirittura di arrivo il decreto sulle spese di rappresentanza. Nella nuova versione, il tetto di deducibilità sarà parametrato solo al volume dei ricavi; secondo la loro entità dovrebbero essere previsti differenti scaglioni...

Spese di rappresentanza con nuove regole

In dirittura di arrivo il decreto sulle spese di rappresentanza. Nella nuova versione, il tetto di deducibilità sarà parametrato solo al volume dei ricavi; secondo la loro entità dovrebbero essere previsti differenti scaglioni...

In dirittura di arrivo il decreto sulle spese di rappresentanza. Nella nuova versione, il tetto di deducibilità sarà parametrato solo al volume dei ricavi; secondo la loro entità dovrebbero essere previsti differenti scaglioni, ai quali saranno applicate percentuali diverse. Si dovrebbe oscillare, stando alle indiscrezioni, in una banda tra l'1 e l'1,3% secondo la dimensione d'azienda e non più del 2 per tutti, come prevedeva la precedente bozza.

Inoltre sarà eliminato il tetto di 200mila euro, penalizzante per le imprese più grandi che superano facilmente questo importo. Infatti, dopo la prima versione del testo era stato obiettato che il limite poteva adattarsi bene alle imprese medio piccole ma penalizzava quelle grandi.
Il decreto deriva dalla Finanziaria 2008, che ha completamente rivisto le regole sulle spese di rappresentanza. La legge 244/08 supera, per queste spese, la deducibilità limitata e consente la deduzione integrale nell'anno in cui sono sostenute, a condizione che siano rispondenti a requisiti che la Finanziaria ha fissato per linee generali rimandando a un decreto del ministero dell'Economia.

Il decreto del ministero dell’Economia, detterà quindi le nuove regole in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza e apporterà anche novità anche al trattamento fiscale degli omaggi e dei regali di fine anno. 
Dal 1° gennaio 2008, le spese di rappresentanza non sono più deducibili nel limite del 33% da ripartire in 5 anni, ma diminuiscono il reddito completamente, se rispettano specifici “requisiti di inerenza e congruità”, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuir. 
In base al citato decreto, sono considerate “inerenti” le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi che rispettano le seguenti condizioni: sono effettivamente sostenute e documentate; sono effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; sono sostenute o con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o coerentemente con pratiche commerciali di settore. 

Ci sarà un elenco di spese che sicuramente potranno essere considerate spese di rappresentanza “inerenti” tra le quali anche quelle “per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente”. Per quanto riguarda la “congruità” delle spese di rappresentanza “inerenti” dell’anno, la deducibilità dovrà essere effettuata seguendo una tabella a scaglioni di ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa indicati in Unico. 
Non rientrano tra le spese di rappresentanza che devono superare il test di congruità i “beni distribuiti gratuitamente”, non rientranti nell’attività propria dell’impresa e di “valore unitario non superiore a 50 euro”, per i quali vale la piena deduzione prevista dall’articolo 108, comma 2, del Tuir. In questo caso la norma non fa riferimento alla spesa di rappresentanza nel suo complesso, ma al valore unitario del singolo omaggio consegnato. Quindi, gli acquisti di valore unitario superiore ai 50 euro potranno essere dedotti completamente se il loro ammontare, insieme a quello delle altre spese di rappresentanza “inerenti”, sarà inferiore ai limiti massimi di congruità previsti dal decreto. 

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