INDAGINI BANCARIE -
Indagini finanziarie a tutto campo. Le indagini bancarie come nuovo strumento di accertamento delle attività dell'imprenditore. Accessibili da ieri i dati dei rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari

L'anagrafe dei conti correnti è diventata realtà ( 31.10.2007)

L'anagrafe dei rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari (l'anagrafe dei rapporti bancari, come è chiamata nel gergo comune) è diventata realtà. Si è concluso il processo di attuazione di questo importantissimo mezzo istruttorio, strumentale alle indagini finanziarie e creditizie. Da fine ottobre i funzionari dell'agenzia delle Entrate e i militari della Guardia di finanza, debitamente autorizzati, potranno accedere alla nota banca dati. Cerchiamo di ricostruire l'evoluzione del nuovo strumento di controllo.

Per migliorare il processo di acquisizione dei dati necessari all'esperimento delle indagini finanziarie, il decreto "Visco-Bersani" ha integrato l'articolo 7 del Dpr 605/1973 , intitolato "comunicazioni all'anagrafe tributaria". Secondo la nuova formulazione della norma, gli operatori finanziari (banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario), oltre all'obbligo di "rilevare e tenere in evidenza" i dati identificativi del cliente (compreso il codice fiscale) che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, sono anche obbligati, alla fine di ogni mese, a trasmettere telematicamente all'Anagrafe tributaria l'esistenza dei rapporti, la natura degli stessi con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari. Tali informazioni saranno archiviate in un'apposita sezione.

L'elencazione dei soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione ricalca quella degli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972 , con l'unica eccezione delle società fiduciarie, non richiamate dal citato articolo 7 del Dpr 605/1973 , che si limita, da ultimo, a estendere l'obbligo a qualsiasi operatore finanziario. L'agenzia delle Entrate ha fatto subito chiarezza sulla questione e, con la circolare n. 32/2006, è stato precisato che nella nozione di "operatore finanziario" rientrano anche le società fiduciarie.

Dall'obbligo di comunicazione, per ora, sono escluse tutte le operazioni fuori conto, anche se per queste ultime, come si evince chiaramente dalla norma in commento, l'operatore finanziario deve farsi carico di reperire e conservare i dati identificativi del soggetto che ha messo in essere l'operazione e quelli identificativi dell'operazione stessa. L'obbligo di reperimento e di conservazione è anch'esso strumentale all'effettuazione delle indagini finanziarie. Infatti, attraverso questo si vuole creare, presso ogni intermediario finanziario, una banca dati dalla quale prelevare le informazioni e i dati necessari all'indagine.

Con le nuove funzionalità dell'Anagrafe tributaria, quindi, sarà possibile verificare l'esistenza di rapporti intestati al contribuente sottoposto a controllo. Una volta individuati gli operatori finanziari presso i quali sono intrattenuti i rapporti si potrà, attraverso una procedura telematica, richiedere e ottenere tutti i dati, gestiti in conto e fuori conto, che l'operatore avrà rilevato e conservato in formato digitale utili ai fini dell'indagine fiscale.

E per i rapporti scudati?
L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 2007 ha stabilito che anche i rapporti "scudati" rientrano nel'obbligo di comunicazione. Sulla questione si è registrato un confronto tra gli addetti ai lavori, che ha espresso posizioni contrastanti tra chi riteneva che la protezione offerta dallo scudo prevalesse anche sull'obbligo di invio e chi invece riteneva la novazione normativa prevalente.

Secondo l'Agenzia, per ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 7 del Dpr 605/1973 , l'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela. Ai fini della nozione di rapporto bisogna riferirsi alla circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, secondo la quale "la categoria dei "rapporti" è relativa a tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo".
Alla luce di ciò, la citata circolare n. 18/E recita testualmente che "tra i rapporti da comunicare sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modifiche, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero".

Quindi non vi è più dubbio, anche i dati relativi ai conti scudati saranno consultabili accedendo all'anagrafe dei rapporti. L'Amministrazione ha motivato la deroga alla riservatezza, chiarendo che questa non rileva ai fini della comunicazione in esame, potendo essere eventualmente opposta all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto.


FISCOoggi

Stefano Valente


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Le novità normative introdotte in materia di indagini bancarie, negli ultimi due anni, danno un'idea della portata di tale strumento investigativo e delle effettive intenzioni dell'Amministrazione finanziaria che ha focalizzato il proprio interesse su tale mezzo istruttorio, sul quale fare leva per la lotta all'evasione.

La rilevante incisività delle indagini bancarie, quale strumento presuntivo della capacità reddituale del contribuente, ha spinto il legislatore ad apportare delle modifiche legislative tendenti ad ampliarne il raggio di azione. Tali integrazioni hanno permesso di estendere l'utilizzo dello strumento ad altri settori impositivi, ai soggetti terzi rispetto al contribuente nei confronti del quale si svolgono le indagini, ai soggetti tenuti a fornire informazioni relative alle movimentazioni bancarie, alle tipologie di rapporti intrattenuti con gli istituti bancari e all'utilizzo della presunzione anche nei confronti dei lavoratori autonomi.

Estensione dell'ambito operativo della norma agli altri settori impositivi
Come noto, gli articoli 32 del Dpr               600/1973        e 51 del Dpr               633/1972        hanno introdotto lo strumento di controllo delle indagini bancarie, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di tracciare le movimentazioni finanziarie dei contribuenti, rispettivamente nel settore delle imposte dirette e dell'Iva. Negli ultimi due anni, la rilevante incisività di tale strumento di controllo, ha indotto il legislatore a intervenire affinché potesse essere utilizzato anche agli altri settori impositivi.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Con l'articolo 35, comma 24, del Dl 223/2006 è stata prevista la possibilità per gli uffici di esercitare tutti i poteri previsti in materia di imposte dirette dagli articoli 31 e seguenti del Dpr               600/1973        . La disposizione è nata dalla volontà di contrastare l'evasione nell'ambito delle cessioni immobiliari.
L'attività istruttoria sulle transazioni bancarie, a seguito di tale integrazione normativa, consente, da un lato, di valutare elementi evasivi in capo al venditore, soprattutto se soggetto Iva, permettendo, dall'altro, di fornire elementi utili per l'eventuale determinazione sintetica del reddito complessivo dell'acquirente, data da una maggiore spesa sostenuta per l'acquisto e, di conseguenza, da una maggiore capacità contributiva rispetto a quella dichiarata. Tale indagine, sulla base di quanto viene chiarito dalla circolare 32/2006, oltre che dalla giurisprudenza, potrà riguardare anche soggetti terzi, non interessati dall'attività di controllo, legati al contribuente da vincoli familiari, qualora, anche presuntivamente sia possibile ritenere che sia un intestatario fittizio e, pertanto, le movimentazioni bancarie siano in realtà imputabili al contribuente.

Riscossione
La creazione della Riscossione Spa (oggi Equitalia) ha favorito l'attribuzione di poteri di indagine nei confronti di tale nuovo soggetto. In particolare, l'articolo 35, comma 25, del Dl 223/2006, ha previsto che gli agenti della riscossione possano, ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali delle società, utilizzare i dati che l'agenzia delle Entrate ottiene dagli intermediari finanziari su tutti i rapporti da loro intrattenuti con i contribuenti.

Dogane
L'articolo 1, comma 5, del Dl 262/2006 ha previsto, per la prima volta, la possibilità per gli uffici doganali di accedere alle informazioni gestite da banche e da intermediari finanziari. Tale potere è però limitato ai controlli relativi a operazioni intracomunitarie e, più precisamente, nel controllo dei modelli Intrastat. Il potere è estendibile alle violazioni direttamente connesse alle operazioni comunitarie.

Estendibilità del controllo a terzi
Un altro aspetto importante sul quale ha inciso la modifica normativa è la possibilità di estendere la presunzione prevista dagli articoli 32, Dpr               600/1973        e 51, Dpr               633/1972        anche ai conti intestati a soggetti diversi dal contribuente nei cui confronti si procede ad accertamento. In base all'articolo 37, comma 3, del Dpr               600/1973        , in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

Pertanto, la possibilità di acquisire e di utilizzare elementi risultanti da conti formalmente intestati a soggetti diversi è strettamente correlata alla circostanza che il terzo sia legato al contribuente da particolari rapporti, quali la rappresentanza con intestazione, il mandato eccetera, che giustifichino la presunzione di riferibilità dei relativi movimenti bancari a operazioni imponibili relative al soggetto sottoposto a controllo. Pertanto, la condizione che presuppone la possibilità di poter compiere le indagini finanziarie a carico di soggetti terzi è la "riferibilità" del conto al contribuente.

L'orientamento espresso dall'agenzia delle Entrate è quello di ritenere che l'estendibilità delle indagini a terzi, pur in assenza di una espressa previsione normativa, sia consentita, considerato che, come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, le disposizioni normative, utilizzando la locuzione "i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti", legittimano anche l'utilizzo di quei conti sui quali il contribuente ha avuto l'effettiva disponibilità, a prescindere dalla loro formale intestazione.

Pertanto, se in linea di principio il potere di controllo è applicabile ai conti intestati o contestati al contribuente, in realtà tale potere è estendibile ai rapporti e alle operazioni effettuate da soggetti terzi, in particolar modo se legati da vincoli familiari o commerciali, a condizione che l'ufficio dimostri che la titolarità di tali rapporti e delle operazioni è fittizia e siano invece imputabili al contribuente. Tale circostanza si manifesta ogni qual volta l'ufficio nella propria istruttoria rilevi che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferite formalmente a terzi, siano di fatto imputabili a un soggetto diverso. Su questo particolare aspetto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in diverse occasioni, mantenendo una posizione sostanzialmente univoca, riconoscendo, cioè, la legittimità di tale estensione alle illustrate condizioni. Le più recenti sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione sono le 9588/2007, 7957/2007, 6743/2007, 27063/2006, 18016/2005.

Soggetti tenuti a fornire le informazioni bancarie
Una delle più importanti novità introdotte della norma è, senz'altro, l'obbligo a carico degli intermediari finanziari di rilevare e detenere tutti i dati relativi a una serie di operazioni e di rapporti intrattenuti dai clienti.
Per effetto dell'ultimo intervento legislativo (articolo 37, commi 4 e 5, del Dl 223/2006) è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti a fornire dati all'Amministrazione. Oggi le banche, la società "Poste Italiane", gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, e ogni altro intermediario finanziario, devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della loro natura. L'obbligo riguarda tutti i rapporti in essere al 1° gennaio 2005.

Tipologia di rapporti controllabili
Vi è stato anche un rilevante ampliamento della tipologia di rapporti per i quali i soggetti obbligati sono tenuti a effettuare le suddette comunicazioni. L'elenco è contenuto nella tabella allegata al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22/12/2005, riportata nell'allegato del provvedimento del 19/1/2007, nonchè dalla circolare 18/2007.

Gli uffici oggi possono richiedere informazioni inerenti a tutti i rapporti, continuativi e non, quali aperture, chiusure e variazioni di conti, libretti, depositi e altro, operazioni singole, contratti relativi a mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie e natura, sia finanziarie che relative a servizi accessori e mezzi di pagamento. La circolare 32/2006 amplia ulteriormente il raggio di azione, indicando anche tutte le operazioni allo sportello, chiamate extra conto, quali la richiesta di assegni circolari, il bonifico per cassa, il cambio di assegni, l'acquisto di valuta estera, la sottoscrizione e la negoziazione di titoli e i certificati di deposito.

Le operazione più frequentemente poste in essere dagli intermediari che assumono rilevanza ai fini istruttori si possono distinguere in tre categorie:

operazioni di natura finanziaria, ossia tutte quelle transazioni caratterizzate dalla movimentazione di titoli o di denaro
operazioni relative a mezzi di pagamento, che riguardano, cioè, gli incassi, i pagamenti, i trasferimenti di denaro contante, gli assegni, i vaglia postali, i bonifici, l'emissione e la gestione di carte di credito
servizi accessori, ossia operazioni aggiuntive a un rapporto principale, quali, ad esempio, l'amministrazione di strumenti finanziari, la locazione di cassette di sicurezza, l'emissione e il collocamento di strumenti finanziari eccetera. 

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