Attività marketing nel noleggio e consenso dell'interessato
Il legislatore europeo ha individuato come base giuridica del trattamento dati personali per finalità marketing il consenso dell’interessato. La manifestazione di volontà espressa da ciascuno di noi garantisce che le comunicazioni inviateci non vadano contro il nostro volere e quindi, si presuppone, non arrechino molestie. Ma il consenso ha anche delle caratteristiche specifiche, per la sua validità, fissate all’art. 4 comma 11 del GDPR. Questo deve essere “libero, specifico, informato e inequivocabile e deve essere manifestato attraverso una dichiarazione o un’azione positiva non equivoca”.
Normalmente abbiamo 3 tipi di consenso, quello al marketing diretto, il consenso al marketing di terzi e il consenso ad attività di profilazione. Il consenso al marketing diretto, una volta ottenuto, consente al titolare del trattamento di inviare comunicazioni dirette all’interessato in qualsiasi forma, telefonica, messaggio, email ma queste modalità devono essere specificate dettagliatamente all’interno dell’informativa per essere sicuri che siano valide. La durata del consenso deve essere esplicitata in informativa, può essere temporanea con indicazione del periodo di validità al termine del quale sarà necessaria una nuova manifestazione di volontà. Oppure è da ritenersi valido anche il consenso reso “fino a revoca”, sempre che tale modalità sia chiaramente indicata all’interessato. Il consenso deve essere sempre facilmente revocabile in qualsiasi momento. Abbiamo poi il consenso al marketing “di terzi”, soggetti con il quale il titolare del trattamento ha concluso accordi per il trasferimento di dati con finalità marketing. Più informazioni vengono rese all’interessato su chi siano e quanti siano questi terzi soggetti, più sarà adempiuto l’obbligo di trasparenza. Dal ultimo può essere richiesto il consenso per attività di profilazione, ovvero l’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento
Chiarite le tipologie di consenso, uno degli aspetti che risulta più complesso da gestire per le aziende è quello relativo alla successione dei consensi marketing degli interessati nel tempo. Immaginiamo il caso in cui un’azienda venda i propri prodotti e servizi attraverso diversi canali, come la rete commerciale, il sito Internet aziendale, l’APP aziendale e magari anche attraverso intermediari esterni. In questo caso avremo diversi canali attraverso cui è possibile raccogliere il consenso degli interessati e anche attraverso cui l’interessato potrà revocarlo. Successive manifestazioni di volontà dell’interessato dal contenuto opposto obbligano il titolare a rendere coerenti i propri sistemi e ad aggiornare tutti i canali di comunicazione
all’ultima manifestazione ricevuta, soprattutto se si tratta di revoca del consenso. Su questo punto il titolare del trattamento è necessario che presti una grande attenzione per non rischiare di incorrere in sanzioni, anche molto rilevanti.
NOTIZIE DEL DOSSIER Aspetti legali del noleggio
E’ prassi comune nell’attività di noleggio di macchinari e attrezzature farsi rilasciare, come deposito cauzionale a garanzia, un assegno senza data da incassare in caso di inadempimento. Questo comportamento può esporre il noleggiatore anche a responsabilità penale per appropriazione indebita.
Dall’analisi di numerosi contratti di noleggio ogni anno emerge che non tutte le aziende si organizzano in modo corretto e talvolta predispongono anche moduli non strettamente necessari. Proviamo a fare chiarezza sul punto, partendo dal fatto che il contratto deve essere quello del noleggiatore
E’ buona prassi nell’attività di noleggio ricorrere allo strumento del deposito cauzionale per proteggere in modo diretto ed efficace gli interessi del noleggiatore, a prescindere dalla tutela giudiziale molto spesso lenta ed incerta.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato recentemente il “Documento di indirizzo sulla conservazione dei metadati” dove prescrive a tutti i datori di lavoro di verificare la conservazione dei dati raccolti tramite i software utilizzati per la gestione della posta elettronica. In seguito a numerose richieste di chiarimento il Garante ha aperto una doverosa consultazione pubblica in merito, differendo l’efficacia del documento.
E' stata introdotta in Italia la disciplina relativa alla protezione dei c.d. “whistleblower”.
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La modifica è entrata in vigore a partire dal 5 luglio e i noleggiatori che noleggiano ai privati dovranno adeguare le proprie procedure interne al nuovo dettato
normativo
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L'opinione dell' Avv. Perino
L’imprenditore ha un continuo bisogno di supporto su moltissime tematiche legate alla sua attività e le competenze specifiche non sono sempre semplici da trovare sul mercato. Le associazioni specialistiche di categoria sono di fatto i depositari di moltissimi contenuti tecnici che possono condividere tra associati e possono
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L'attività di noleggio espone l'azienda a diversi problemi legali
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Il Green Pass è obbligatorio per poter accedere ad una serie di servizi specifici, come i ristoranti e i bar al chiuso, le palestre, le piscine ed altri. Come comportarsi nelle nostre aziende?