
Attrezzature e macchine: le procedure di controllo delle ASL
- 16/04/2013
- // Normativa
Indicazioni procedurali del Coordinamento delle Regioni in merito all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e della nuova direttiva macchine. Le procedure per non conformità ai RES, in caso di vizio palese e vizio occulto e in caso di rischio grave e immediato.
In relazione alle attrezzature di lavoro il comma 4 dell’art. 70 del Decreto legislativo 81/2008 attribuisce all'organo di vigilanza un importante ruolo per il controllo in merito al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni regolamentari e legislative.
E se per una corretta valutazione della reale situazione di rischio di un’attrezzatura è necessario conoscere le direttive di prodotto, la nuova Direttiva Macchine - recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010 – ha introdotto diverse novità che incidono direttamente sull'attività di vigilanza.
Per dare informazioni e linee di indirizzo agli organi di vigilanza interviene un documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl” elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”.
Per le macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), le linee guida propongono specifiche procedure per l’applicazione dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
Riguardo alle procedure in caso di presenza di rischio riconducibile a non conformità ai RES, le azioni da mettere in campo da parte degli Organi di vigilanza territorialmente competenti “sono di due tipi:
- azioni di tipo amministrativo, con la segnalazione dell’esemplare riscontrato non conforme alle Autorità nazionali per la sorveglianza del mercato: Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo la procedura prevista dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 17/2010”. A tale scopo si deve utilizzare un modello riportato nell’allegato 1 del presente documento (“con segnalazione per conoscenza anche alla propria Regione”);
- azioni di tipo penale, “previste dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore e comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di reato relativa al costruttore ed ai soggetti della catena di distribuzione. L’azione penale da adottare nei confronti del datore di lavoro utilizzatore è quella prevista dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 e, cioè, idonea ‘prescrizione’ atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata”.
Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. 758/94 precisa che, “oltre alla specifica prescrizione, l’Organo di Vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo, es.: divieto d’uso o altra misura ritenuta utile in attesa dell’adeguamento dell’attrezzatura. Nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 saranno invece espletate, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 81/08, solo successivamente all’accertamento da parte dell’Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato della effettiva non rispondenza ai RES della macchina segnalata”.
Il documento, dopo aver riportato la differenza tra vizio palese (“una situazione di pericolo che si sia manifestata in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa”) e vizio occulto, riporta le procedure in caso di “vizio palese”.
In questo caso nei confronti del datore di lavoro “utilizzatore” viene “contestata la violazione dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si applica la procedura