Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Controllo del green pass in azienda: cosa fare e cosa non fare Indicazioni operative su come procedere alla verifica del certificato verde per evitare di incappare in
errori o interpretazioni non conformi.

Controllo del green pass in azienda: cosa fare e cosa non fare

  • 18/10/2021
Indicazioni operative su come procedere alla verifica del certificato verde per evitare di incappare in errori o interpretazioni non conformi.

Come ormai noto a tutti il 15 ottobre scorso è entrato in vigore l’obbligo di verifica del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati sancito dal D.L. 127/2021. Qui di seguito si vogliono dare alcune indicazioni operative su come procedere alla verifica del certificato verde per evitare di incappare in errori o interpretazioni non conformi. Innanzitutto la verifica quotidiana del Green Pass, che può essere effettuata anche a campione, deve avvenire effettivamente e non può mai essere sostituita dalla registrazione scritta dei dati relativi ai Green Pass dei dipendenti e dei visitatori. Questa modalità di trattamento è stata a più riprese definita dal Garante Privacy come illecita in quanto esorbitante rispetto a
quanto strettamente necessario. Questo perché il registro potrebbe esporre il titolare a due rischi: il primo è quello di trattare dati non necessari violando il principio della minimizzazione, l’altro di trattare dati non aggiornati in relazione a scadenze o decadenze di validità del Green Pass stesso. Possono essere registrati solo i dati relativi ai controlli effettuati che hanno dato esito negativo per finalità di gestione amministrativa da parte dell’ufficio risorse umane.


Deve invece essere considerato invece lecito richiedere, con un preavviso di 48 ore, ai lavoratori di segnalare al datore di lavoro chi non fosse in possesso di un Green Pass valido, in modo tale da consentire all’azienda di organizzarsi e minimizzare i problemi produttivi legati all’indisponibilità della persona. Oltre al divieto di registrazione dei controlli effettuati (e relativi esiti) contenuto all’interno del Parere Positivo del Garante in merito dello scorso 11 ottobre al CONSIDERATO a pagina 7 punto i), è opportuno segnalare il fatto che il dato personale relativo alla natura della genesi del Green Pass (vaccino, tampone, guarigione) è un dato che non può essere mai trattato dal datore di lavoro che deve limitarsi alla verifica della validità del certificato. Sia che il controllo avvenga attraverso l’esibizione del QRCode in digitale (su smartphone), sia che avvenga su supporto cartaceo, che in quest’ultimo caso dovrà essere piegato a cura del lavoratore per non rendere visibile la motivazione del Green Pass al controllore.


Discorso in parte diverso deve essere fatto per il caso in cui sia necessario accedere a luoghi in cui è previsto l’obbligo vaccinale, come strutture sanitarie e socio assistenziali. Quest’obbligo è entrato in vigore il 10 ottobre scorso e impone a tutti i soggetti che accedono di dimostrare di essere stati sottoposti a vaccino. In questi casi il datore di lavoro non potrà che entrare nel merito della genesi del Green Pass e inviare presso queste categorie di clienti esclusivamente personale vaccinato (per manutenzioni, forniture, ecc…). Tutto quanto indicato in precedenza consentirà di effettuare i controlli in modo lecito, salvo ulteriori
indicazioni e precisazioni che potranno auspicabilmente arrivare dalle istituzioni competenti nei prossimi giorni. Per qualsiasi dubbio o approfondimento sul tema l’associazione vi invita a fare riferimento al servizio gratuito. L’Esperto Risponde disponibile sul sito ASSODIMI.

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