
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate
- 18/04/2008
- // Normativa
Agevolazioni per l'acquisto di beni strumentali connessi a nuovi investimenti destinati a strutture produttive ubicate in aree svantaggiate
Con Decisione C (2008) 380 cor1 del 25 gennaio 2008 (relativa all’Aiuto N 39/2007) la Commissione europea ha approvato l’agevolazione fiscale di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 2962 (legge finanziaria 2007).
Tale agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-20133 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi espressamente indicati nel comma 273, connessi ad un progetto d’investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; solo l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Beneficiari
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 53 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.