Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

D.L. n. 34/2020: validità DURC Nota di CNA

D.L. n. 34/2020: validità DURC

Nota di CNA

Con il Decreto Rilancio ( D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), il Governo è intervenuto per fornire un’importante precisazione relativa a quanto previsto dal precedente Decreto Legge 27/2020 che ha disposto che certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, mantengono loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Il D.L. 34/20, al relativo articolo del D.L. 27/20, ha infatti aggiunto le seguenti parole “… ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”, con ciò chiarendo che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto l’ampliamento del periodo di scadenza ai 3 mesi successivi dalla cessazione dell’emergenza sanitaria.

 

Conseguentemente CNCE ha indicato alle Casse Edili di procedere al rilascio dei Durc richiesti dal 16 aprile 2020 applicando le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) ma tenendo ovviamente conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall’Accordo delle Parti Sociali Nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020.

 

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