
Il noleggio senza conducente
- 17/11/2005
- // Normativa
Su richiesta di alcuni associati riportiamo l´articolo del Codice della Strada che riguarda la locazione senza conducente.
Su richiesta di alcuni associati riportiamo l´articolo del Codice della Strada che riguarda la locazione senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest´ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell´ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l´utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un´impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L´impresa italiana iscritta all´albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all´albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d´intesa con il Ministro dell´interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Ricordiamo a tutti i soci che chi noleggia veicoli, quali per esempio le piattaforme autocarrate, deve rispettare tali norme. In particolare occorre accertarsi che nel libretto di circolazione sia specificata la destinazione d´uso del veicolo.