La firma nel contratto di noleggio di macchinari e attrezzature
- 15/06/2022
Focus da parte del nostro esperto legale
Chi si occupa di noleggio di macchinari ed attrezzature di lavoro sa bene che sovente i tempi di risposta al cliente sono molto ristretti e l’operatività diventa frenetica. Il banconista o il responsabile noleggio devono fornire in brevissimo tempo risposte puntuali a quesiti complessi ed il tempo manca. Tutto questo però non deve andare a discapito della certezza dei rapporti tra le parti e soprattutto è importante che la velocità di conclusione non vada a discapito della completezza e certezza del contratto di noleggio. Il contratto di noleggio è infatti il più potente strumento di tutela dell’attività dell’imprenditore e ad esso deve essere sempre riservata la massima attenzione. Sia in fase di elaborazione della proposta commerciale, sia in fase di sottoscrizione del contratto stesso.
Purtroppo non è infrequente trovarsi davanti a situazioni in cui soggetti non titolati si propongono di firmare il contratto di noleggio per “comodità” o per il fatto che sono gli incaricati del ritiro del macchinario. Qui di seguito voglio indicare qualche semplice regola di prudenza che può mettere al riparo da grossi problemi in caso di contestazione. Prima cosa bisogna pretendere sempre che il contratto di noleggio sia sottoscritto con timbro e firma da parte di un lavoratore subordinato organico dell’azienda cliente. In questo caso si avrà la certezza che gli effetti del contratto vincoleranno senza dubbio l’azienda cliente, cosa che non avverrebbe in caso di sottoscrizione da parte di collaboratore esterno della società o da parte del trasportatore del macchinario. Infatti il nostro ordinamento prevende la c.d. “tutela dell’affidamento” a favore del noleggiatore.
Poi è opportuno richiedere sempre il documento di identità del soggetto che sottoscrive in modo da poter riferire la firma ad una persona fisica e ricondurla all’azienda cliente. Questo è deve essere fatto per tutta la modulistica contrattuale aziendale quindi per il Modulo d’Ordine e per le Condizioni Generali di noleggio. I verbali di consegna e rientro devono essere anche loro firmati da un dipendente dell’azienda cliente che però non necessariamente deve essere un lavoratore con potere di firma dei contratti (quindi anche un operaio va bene). Da ultimo la dichiarazione del datore di lavoro ex art. 72 comma 2 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) deve essere, per l’appunto, firmata tassativamente dal datore di lavoro inteso in senso tecnico- giuridico. Quindi sicuramente questi non può coincidere con lavoratori subordinati ma talvolta non è neanche il legale rappresentante o il titolare dell’azienda (in caso di delega ad altro consigliere di amministrazione o delega di funzioni, per esempio).