Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

La qualificazione giuridica del sub-noleggio Approfondimento da parte del nostro esperto legale

La qualificazione giuridica del sub-noleggio

  • 02/05/2022
Approfondimento da parte del nostro esperto legale

Se il noleggiatore prende a noleggio macchinari ed attrezzature di lavoro da altre aziende con il fine di concederle, a sua volta, a noleggio alla propria clientela si parla di sub-noleggio. Da un punto di vista giuridico si rimane all’interno delle norme stabilite in tema di locazione di beni mobili e quindi di applicano gli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Questa situazione di fatto, non infrequente, mira a consentire al noleggiatore di soddisfare un’esigenza della propria clientela anche nel caso in cui direttamente non disponga del bene richiesto dal cliente. Questo può avvenire in relazione a picchi di lavoro oppure nel caso in cui vi sia una richiesta di un
macchinario particolare, non compreso nel parco macchine del noleggiatore. Con lo strumento del sub-noleggio quindi si riesce a soddisfare comunque un bisogno del cliente e quindi ad evitare che si rivolga direttamente a un’azienda concorrente.

Tra noleggiatore e subnoleggiatore si darà luogo alla conclusione di un contratto che dovrà indicare al suo interno gli elementi essenziali del noleggio, e cioè individuazione dei beni consegnati, durata e importo del canone richiesto. Elemento molto importante è che eventuali limiti di utilizzo dei beni inseriti nel contratto primario siano poi anche ricompresi all’interno del contratto secondario che il sub-noleggiatore andrà a concludere con il cliente finale. Infatti nel caso in cui il cliente causi un danno ai beni presi a noleggio, di questi verso il noleggiatore risponderà il sub-noleggiatore. E quindi sarà interesse di quest’ultimo inserire con chiarezza tali limiti all’interno del contratto di sub-noleggio con il cliente finale per prevenire contestazioni.

Altro elemento da considerare è che la disponibilità del bene in capo al subnoleggiatore è limitata nel tempo e quindi questi potrebbe non essere in grado di soddisfare le richieste del cliente, per esempio, di prolungamento del contratto. Questo è certamente un aspetto che l’azienda che prende a noleggio con finalità di sub-noleggiare a terzi dovrà considerare. Molti noleggiatori però, al fine di evitare di perdere il controllo del proprio parco macchine e non favorire aziende concorrenti, usano inserire un esplicito divieto di sub-noleggio della stesse all’interno delle Condizioni Generali. In questo caso però il noleggiatore, per l’opponibilità della clausola al cliente/noleggiatore, dovrà ottenere la doppia firma della stessa in calce al contratto in quanto clausola vessatoria, integrando la stessa una evidente limitazione della libertà negoziale verso il mercato.

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