Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Prerequisiti istruttore pratico. Buongiorno, vorrei sapere quali sono i requisiti per la figura di istruttore per la parte pratica dei i corsi di formazione utilizzo macchine movimento terra, ple, gru; ovvero, operando da oltre tre anni in una azienda di noleggio macchine movimento terra e istruendo il cliente sull'utilizzo delle macchine operatrici, norme di   sicurezza, manutenzione ecc., potrei esercitare come istruttore per quanto riguarda la parte pratica dei corsi di formazione? In tal caso, se in futuro un cliente format

Prerequisiti istruttore pratico.

Buongiorno, vorrei sapere quali sono i requisiti per la figura di istruttore per la parte pratica dei i corsi di formazione utilizzo macchine movimento terra, ple, gru; ovvero, operando da oltre tre anni in una azienda di noleggio macchine movimento terra e istruendo il cliente sull'utilizzo delle macchine operatrici, norme di sicurezza, manutenzione ecc., potrei esercitare come istruttore per quanto riguarda la parte pratica dei corsi di formazione? In tal caso, se in futuro un cliente format

La figura dell’istruttore pratico se inteso come “attività di addestramento” non necessita di prerequisto (ovvero il diploma di scuola secondaria e relativo criterio aggiuntivo).
Se invece è inteso come “formatore” deve avere il prerequisito e almeno un criterio di quelli previsti per legge.
Nel caso del quesito allegato, ritengo sufficiente avere una dichiarazione (attestazione del datore di lavoro, lettere d’incarico , ecc... non autocertificazione), dei tre anni di esperienza effettuata su tali attrezzature (in uso continuativo e costante), oltre almeno ad avere a sua volta una abilitazione specifica sulla macchina. E’ comunque importante che durante il corso di formazione sia presente anche un formatore abilitato (in questo caso un formatore abilitato + istruttore = formazione pratica per 12 partecipanti max) e che l’istruttore sia accreditato dall’ente formativo che rilascerà l’attestato.
In merito alle responsabilità civili e penali, spetterà al giudice valutare se la formazione sia stata fatta in maniera adeguata e se questa in qualche modo ha influito negativamente sulle cause dell’incidente. Importante è poter dimostrare di aver fatto la formazione correttamente seguendo tutte le indicazione di legge dell’accordo stato/regioni (programma, ore, test, ecc..).
In ogni caso il decreto “qualifiche del formatore” del 6/3/2013 entrerà in vigore a 12 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. (quindi nel marzo 2014).

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