Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Ridurre gli acconti di novembre? Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell’acconto. In un momento di difficoltà finanziaria, anche questo versamento può risultare inopportuno e fastidioso. Come fare per ridurlo?

Ridurre gli acconti di novembre?

Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell’acconto. In un momento di difficoltà finanziaria, anche questo versamento può risultare inopportuno e fastidioso. Come fare per ridurlo?

Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell’acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell’acconto IRES per le società ed enti equiparati con esercizio coincidente con l’anno solare. Entro lo stesso termine va versata, anche, la seconda o unica rata dell’IRAP.
In un momento di difficoltà finanziaria, anche questo versamento può risultare inopportuno e fastidioso. Come fare per ridurlo?

Acconto in misura ridotta
Se il contribuente (sia esso persona fisica o società) prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione(ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno), può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta (c.d. “metodo previsionale”).
In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.
Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF/IRES/IRAP per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso, non è tenuto al versamento dell’acconto.

Nonostante che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto, o addiritura nella scelta di non versarlo affatto,  si vada incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (30% dell’importo non versato oltre agli interessi legali), è possibile con il ravvedimento operoso da effettuare prima della Dichiarazione dei redditi Unico 2010, limitare al 2,50% la sanzione sull'importo non versato.

Attenzione! Acconti e agevolazione “Tremonti ter”
I contribuenti che si avvalgono della cosiddetta “Agevolazione Tremonti ter” di cui all’articolo 5 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, non devono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.
In altre parole, poiché l’agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte IRPEF/IRES derivanti da Unico, tali contribuenti devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell’agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti “previsionale”).

Inoltre una nuova riduzione degli acconti Ires e Irap di novembre e il rinvio alla prossima primavera del varo degli studi di settore da utilizzare con Unico 2010 sono allo studio dell'amministrazione finanziaria.

Si prevede uno sconto di 2 o 3 punti percentuali sugli anticipi Ires e Irap dovuti da imprese, autonomi e professionisti. Ma in che modo ridurre gli acconti? Servirà un decreto legge, stante l'ormai prossima scadenza di fine novembre.

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