Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Sicurezza Macchine: quanto è importante il manuale d’uso e istruzione? il manuale d’uso e istruzione, in cui il fabbricante condensa tutte le informazioni necessarie a gestire la macchina.

Sicurezza Macchine: quanto è importante il manuale d’uso e istruzione?

  • 28/03/2023
il manuale d’uso e istruzione, in cui il fabbricante condensa tutte le informazioni necessarie a gestire la macchina.

Per ricordare questo obbligo, in attesa delle novità che porterà l’atteso Regolamento Macchine, ci rifacciamo ad alcuni aspetti delle “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA”, un documento destinato agli organi di vigilanza nelle attività di accertamento della conformità delle macchine.

Le istruzioni per l’uso: normative e non conformità

All’interno del primo capitolo del documento si fa riferimento alle macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. Soffermandoci sulle istruzioni per l’uso, è fatto obbligatorio che sia sempre accertato che la macchina venga accompagnata dalle istruzioni rilasciate dal fabbricante.
Queste devono essere chiaramente riferite alla tipologia di macchina, modello ed eventuale variante.

Il documento precisa inoltre che:

  1. Le istruzioni per l’uso non devono necessariamente essere tutte contenute in un unico volume, ma possono essere in documenti diversi. Tutte le istruzioni per l’uso devono essere disponibili prima della messa in servizio e devono essere fornite in formato cartaceo. Può risultare utile disporre anche delle istruzioni in formato elettronico e su internet in quanto ciò consente all’utilizzatore di scaricare il formato elettronico e di recuperare, eventualmente, le istruzioni se la copia cartacea dovesse andare perduta.
  2. Non tutte le informazioni devono essere fornite all’utilizzatore finale. Alcune istruzioni, ad esempio quelle destinate a personale specializzato non dipendente dall’utilizzatore finale, potranno essere fornite solamente alle persone preposte alla conduzione delle specifiche attività.
  3. Il registro di controllo della macchina, previsto per registrare tutti gli interventi che incidono sulla ‘vita’ della macchina ai fini della sicurezza, per gli apparecchi di sollevamento deve essere fornito dal fabbricante ovvero lo stesso ne deve indicare i contenuti per la sua costituzione.
  4. Le informazioni relative a specifici obblighi determinati da leggi nazionali non necessariamente devono essere riportate nelle istruzioni per l’uso, in quanto specifiche di ogni Paese e riferite ad obblighi in capo al datore di lavoro/utilizzatore e non riguardanti aspetti costruttivi di responsabilità del fabbricante.
  5. Le informazioni che riguardano invece i limiti di utilizzo della macchina (temperature, vento, atmosfere esplosive) non obbligano il fabbricante a fornire anche gli strumenti tecnici per il rilevamento di tali valori. È quindi esclusiva responsabilità dell’utilizzatore usare la macchina solo nelle condizioni previste dal fabbricante, dotandosi di strumenti idonei e predisponendo le misure necessarie al rispetto di tali condizioni d’uso.

Istruzioni per l’uso: registro di controllo e traduzione in italiano

In relazione agli apparecchi di sollevamento, il documento precisa che “la predisposizione del registro di controllo o le indicazioni per predisporlo sono un onere in capo al fabbricante e, pertanto, possono essere oggetto di segnalazione di presunta non conformità. Si dovrà, pertanto, procedere nei confronti del datore di lavoro utilizzatore della macchina, prescrivendo l’adozione o l’adeguamento delle procedure necessarie a garantire condizioni di sicurezza in fase di utilizzo”.

Un ulteriore aspetto importante, per la comprensione delle istruzioni per l’uso, riguarda la traduzione nella lingua italiana.

Le linee di indirizzo indicano che “le istruzioni per l’uso devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura ‘istruzioni originali’. Qualora non esistano ‘istruzioni originali’ nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella/e lingua/e di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura ‘Traduzione delle istruzioni originali’”.

E la traduzione “deve essere fatta da chi introduce la macchina in Italia ed è un atto che è collegato direttamente alla messa in servizio”.

Quando poi l’utilizzatore italiano acquista la macchina utilizzando la rete di vendita del fabbricante estero, “l’obbligo della traduzione ricade sul fabbricante stesso o sul suo mandatario costituito nella comunità o sul rivenditore, secondo gli accordi commerciali che questi soggetti hanno stabilito”.
Mentre nel caso in cui l’utilizzatore italiano acquisti direttamente dal fabbricante estero, “la traduzione delle istruzioni rientra nell’ambito della trattativa commerciale e deve essere attuata dal soggetto che se ne è fatto carico secondo gli accordi”:

  • nel primo caso “siamo in presenza di una non conformità ascrivibile al fabbricante”;
  • nel secondo caso “si tratta della responsabilità del datore di lavoro connessa alla violazione degli obblighi previsti dall’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 D.Lgs. 81/08” (il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione).

Il datore di lavoro ha in ogni caso l’obbligo di mettere a disposizione le istruzioni a corredo dell’attrezzatura scritte nella lingua compresa dal proprio personale.

 

Errori e omissioni istruzioni d’uso

Il documento indica anche che la presenza di errori od omissioni nella traduzione non è “automaticamente raffigurabile come responsabilità del fabbricante”. E le medesime considerazioni “devono ritenersi valide per la dichiarazione CE di conformità, che, come le istruzioni, deve essere disponibile nella lingua del paese di utilizzo della macchina”.

Il documento indica che nel caso di errori nella traduzione o carenze che “riguardino aspetti formali che non incidono sulla sicurezza della macchina non si procederà con la segnalazione ai Ministeri competenti, ma si prescriverà ai sensi dell’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 D.Lgs. 81/08 all’utilizzatore di eliminare gli errori o le carenze di traduzione esistenti nel manuale d’istruzioni”.

Qualora, invece, gli errori o le carenze di traduzione comportino anche reali situazioni di rischio, si procederà:

  • nei confronti del datore di lavoro utilizzatore della macchina
  • nei confronti del/dei soggetti che hanno immesso sul mercato la macchina, nel caso in cui non si tratti di un acquisto diretto e cioè:
  1. segnalazione ai Ministeri competenti per il mancato rispetto del RES 1.7.4.1;
  2. espletamento da parte dell’OVT delle procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 nei confronti del/i contravventore/i nel caso in cui l’Autorità nazionale per la sorveglianza confermasse la non conformità dell’attrezzatura di lavoro ai RES segnalati.

 

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