Variazione normativa distributori automatici di carburanti per usi privati e agricoli e industriali
- 03/03/2020
- // Normativa // Normative sul Noleggio
Per le contenitori superiori a 5 mc: obbligo di denuncia e tenuta registro carico e scarico
Per le aziende che hanno impianti di distribuzione carburante per uso privato e con capacità superiore a 5 metri cubi. Il riferimento è alla modifica dell’articolo 25 del Testo Unico delle Accise (TUA), introdotta dal Decreto Fiscale (124/2019). La nuova formulazione dell’articolo in questione prevede infatti che, a partire dal 2020, questo tipo di impianti siano soggetti a denuncia di esercizio da effettuarsi all’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio.
Inoltre a partire dal prossimo 1 aprile, per gli impianti aventi una capacità superiore a 5 e non superiore a 10 metri cubi, è prevista anche la tenuta del registro di carico e scarico, seppure con una modalità semplificata che non prevede la vidimazione. Per gli impianti con capacità superiore a 10 mc, invece, la tenuta del registro non solo è obbligatoria ma è richiesta anche la sua vidimazione da parte dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Nelle intenzioni del legislatore, la nuova disciplina dovrebbe consentire di avere un più accurato censimento dei serbatoi di carburante di capacità rilevante sotto il profilo tributario e che finora risultavano del tutto sconosciuti all’Amministrazione finanziaria.
DENUNCIA IMPIANTO
Va effettuata non oltre il 31 marzo 2020, utilizzando l’apposito modulo (esempio modulo regione Firenze) ed allegando copia dell’autorizzazione comunale, la planimetria dell’impianto, la relazione tecnica dello stesso, le tabelle di taratura dei serbatoi, 1 marca da bollo da 16 €, inoltre, per depositi con capacità superiore a 10 mc, occorre allegare anche il registro di carico scarico da vidimare, mentre per i contenitori – distributori rimovibili fino a 9 mc, è richiesta copia del verbale di collaudo con esito favorevole da parte della Commissione Comunale.
REGISTRO CARICO / SCARICO
Per non gravare oltremodo sui soggetti ora tenuti a munirsi di licenza fiscale e a tenere un registro di carico/scarico dei quantitativi movimentati, il nuovo articolo 25 del TUA prevede modalità semplificate di tenuta del registro di carico/scarico, senza cioè la vidimazione prevista per i depositi con capacità superiore ai 10 mc.Tali modalità sono state definite con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane (Prot.n. 240433/RU del 27.12.2019, pubblicata il 30.12.2019 ) e decorrono dal 1 Aprile 2020 (ovvero “primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia della determinazione”). Il registro deve essere tenuto presso l’impianto su supporto elettronico o cartaceo, con le modalità dichiarate alle Dogane al momento della denuncia dell’impianto. Ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio: le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, quelle di scarico ogni sette giorni ma, in caso di distributori muniti di totalizzatore, è ammesso lo scarico mensile.
Un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali dovrà essere trasmesso all’Ufficio delle Dogane entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Infine, Il registro di carico e scarico e la documentazione a corredo devono essere resi disponibili per i controlli dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza; entrambi devono essere conservati presso l’impianto per i 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione.